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FEDERAZIONE ITALIANA MEDICI PEDIATRI
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Assenze dal servizio dei pubblici dipendenti – responsabilità e sanzioni per i medici

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Oggetto: Assenze dal servizio dei pubblici dipendenti – responsabilità e sanzioni per i medici.

Carissimi colleghi,
come vi è noto, a seguito della cosiddetta riforma Brunetta e, in particolare, delle novità introdotte dal Dlgs n. 150/2009, in specifico per quanto attiene il rilascio delle certificazioni mediche per malattia o infortunio, stanti i continui comunicati dei media sulla questione, soprattutto focalizzati sulla responsabilità dei medici e sulle relative sanzioni nel caso di violazioni di detta normativa, abbiamo ritenuto opportuno, in data 6 maggio u. s., a seguito del ricevimento di una circolare (All. 1) della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica – scrivere a nostra volta alla Presidenza del Consiglio (All. 2) chiedendo alcuni chiarimenti nel merito per quanto riguarda i pediatri di famiglia e, ieri, ci è giunta risposta (All. 3).
La nota inviataci non lascia spazio a dubbi: la categoria dei pediatri di famiglia non è direttamente coinvolta nella questione. Infatti, la Presidenza del Consiglio, in nota, evidenzia come la normativa faccia riferimento ai medici che rilasciano attestati e certificati di malattia del dipendente che si assenta dal lavoro a causa di un evento di morboso che lo colpisce direttamente mentre, al più, i pediatri rilasciano certificazioni per eventi morbosi che colpiscono direttamente i bambini.
Che poi in Italia esistano leggi che permettono ai genitori di assentarsi dal lavoro per malattia dei figli è tutt’altra cosa che, peraltro, almeno per i figli fino al terzo anno di età, è regolata da norma speciale, superiore alla norma primaria, che esclude anche il ricorso a visite di controllo, a prescindere se i genitori sono o meno dipendenti pubblici.
Tutto ciò è tanto vero che, il contesto di riferimento normativo di che trattasi è delineato dall’articolo 55 quinquies del Dlgs 165/2001 (false attestazioni o certificazioni), come modificato dall’articolo 69, del Dlgs 150/2009, che non prevede assolutamente nessun caso che coinvolga, nemmeno in senso lato, la certificazione emessa dai pediatri di famiglia.
E, difatti, al di la delle formule di rito e dei richiami al fatto che le norme si riferiscono genericamente ai medici, la Presidenza del Consiglio, ancorché non ritenga possibile escludere a priori i pediatri dalla normativa, conclude la sua nota dichiarando che: «Codesta Federazione è stata inserita tra i destinatari della circolare nella convinzione che una maggiore informazione possa contribuire a ridurre la diffusione di illeciti». Cioè, in parole povere i pediatri sono stati coinvolti per pura informazione giacché, com’è ben noto a tutti, e sicuramente come è certezza per la FIMP, la nostra categoria produce bene-essere per le giovani generazioni e non certo illeciti.

L’occasione mi gradita per inviarVi i miei più cari saluti.

F.I.M.P. – Federazione Italiana Medici Pediatri
IL PRESIDENTE NAZIONALE
Dott. Giuseppe Mele

Lettera Presidenza Consiglio   Risposta Capo Dipartimento   Circolare 5/2010



Da Segreteria FIMP Palermo, Martedì, 01 Giugno 2010 13:59, Commenti(0)
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