Carissimi colleghi,
faccio seguito alla mia nota del 1° giugno ultimo scorso, relativamente all'uscita della recente Circolare n. 28/E del 28 maggio 2010, emessa dalla Agenzia delle Entrate sulla questione IRAP, per approfondire il discorso attraverso una serie di riflessioni che pongo alla vostra attenzione giacché l'impostazione fiscale iniqua che abbiamo finora subito, relativamente alla assoggettabilità del pediatra di famiglia all’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP), abbia, quanto prima, a vedere fine. C'è, evidentemente bisogno di fare definitivamente chiarezza, presso gli uffici competenti, sull’effettiva assoggettabilità al tributo della nostra categoria. Conseguentemente, dobbiamo far conoscere la complessità del nostro sistema retributivo, scaturente dall’attività svolta in convenzione, all'Agenzia delle Entrate portando il nostro contributo per mezzo di un nostro rappresentante oltre che dei nostri esperti in materia.
In questo quadro, stiamo già lavorando al perfezionamento di uno schema di ricorso da presentare presso le competenti Commissione Tributarie al fine di veder accertata da parte del giudice tributario la non assoggettabilità dei redditi da lavoro autonomo prodotti nell’ambito della convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. Ciò, sulla base di una considerazione: l’autonoma organizzazione (obbligatoria ai sensi della convenzione), in nessun caso può essere assunta quale elemento in grado di incrementare la capacità reddituale del pediatra di famiglia. Questo, giacché, indipendentemente dall’ammontare dei beni strumentali di cui un PdF intende dotarsi, i suoi compensi (da attività convenzionale) non sono suscettibili di andare oltre il limite della quota capitaria.
Ed è proprio sulla base di tale concetto che l’Agenzia delle Entrate, con la richiamata Circolare n. 28/e del 2010, ha appalesato una apertura concettuale nei confronti delle ragioni della nostra categoria. In tal senso, l’Agenzia delle Entrate è pervenuta alla conclusione che “la prova dell’autonoma organizzazione non può essere offerta dall’utilizzo di quelle apparecchiature previste obbligatoriamente dalla convenzione stessa…” e ancora “si deve ritenere che la stretta disponibilità dello studio attrezzato così come previsto dalla convenzione non possa essere considerata di per sé indice di esistenza di autonoma organizzazione”. Dunque l’Agenzia delle Entrate, con uno sforzo interpretativo è riuscita finalmente a comprendere che la struttura organizzativa del pediatra di famiglia, così come del medico di medicina generale, è una struttura “imposta” contrattualmente dalle norme regolamentari inserite negli Accordi collettivi nazionali. Ma quel che abbiamo conquistato finora non può tuttavia rappresentare un punto di arrivo per la nostra categoria. E ciò anche perché, forse in modo strumentale, l’Agenzia delle Entrate si riserva di “valutare di volta in volta” gli elementi racchiusi nell’organizzazione.
La FIMP, invece, vuole dimostrare tout court l’assenza della autonoma organizzazione; ed anche in quei pochi casi in cui tale autonoma organizzazione viene confermata, vogliamo dimostrare che questa non è mai in grado di determinare un incremento della capacità reddituale riferita ai compensi da convenzione. E ciò per effetto delle quote capitarie. In altre parole, quand’anche il PdF sia dotato di una “nutrita” strumentazione, nonché di una struttura di supporto, tutto ciò non è in grado di incrementare il reddito da convenzione (anzi paradossalmente lo riduce).
Il traguardo, cari colleghi, è abbastanza vicino e continueremo con pervicacia a sostenere le nostre tesi, anche inserendo, come detto innanzi, nella SoSe (Società per gli Studi di Settore), che è una articolazione dell'Amministrazione Finanziaria, un nostro rappresentante.
IL PRESIDENTE NAZIONALE Dott. Giuseppe Mele